Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende rendere fiscalmente neutra la successione personale nelle imprese. Il problema del passaggio generazionale delle piccole e medie imprese (PMI) italiane ha dimensioni significative, giacché meno di un terzo di queste sopravvive alla seconda generazione e solo il 15 per cento la supera. Prevedere alcuni benefìci nel caso di cessione d'azienda per atto tra vivi o a causa di morte in favore dei figli o collaboratori continui consentirebbe non solo di salvaguardare le numerose aziende di lunga tradizione, veri e propri patrimoni imprenditoriali, ma anche il livello di occupazione di tutti i dipendenti coinvolti nel passaggio del testimone da padre a figlio.
      Le PMI italiane sono per la maggior parte imprese a conduzione familiare, imprese cioè dove l'imprenditore è affiancato dalla moglie e dai figli; oppure nascono già come imprese fondate da fratelli, a cui si aggiungono figli e nipoti. Il successo e la longevità di queste attività non possono essere penalizzati dalla presenza di tassazioni troppo cospicue al momento della cessazione; di qui la necessità di prevedere agevolazioni ed esenzioni fiscali cui provvede la presente proposta di legge.
      Per evitare fenomeni speculativi ed elusivi, è stato previsto che si possa beneficiare delle agevolazioni solo una volta nell'arco di cinque anni e solo nel caso in cui il passaggio dell'azienda dal genitore al figlio non sia fittizio e quindi posto in essere a fini di elusione fiscale (articolo 1, comma 2).
      Tra i benefìci previsti viene disposto che non siano obbligatori l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata (articolo 2, comma 1); in tal modo si risparmiano le spese notarili che sono fra i costi indiretti più elevati.
      Di particolare efficacia e importanza è inoltre la disposizione che stabilisce la gratuità della registrazione degli atti relativi alla cessione d'azienda (articolo 6, comma 1); con tale misura si ottiene un

 

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risparmio rilevante, che di norma rappresenta il 3 per cento del valore della cessione. In particolare, non si applicherà l'imposta di registro prevista dall'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (istituita contestualmente alla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni).
      Da ultimo, fondamentale risulta essere la disposizione secondo cui viene prevista, per le cessioni di azienda di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge, l'esenzione dal pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
 

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